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Doveri internazionali della Svizzera e il ruolo della CBM

Nel 2006 la comunità mondiale ha fissato i diritti delle persone disabili tramite il decreto dell'assemblea generale dell'ONU in un accordo ampio e internazionale. L'accordo sui diritti delle persone disabili proibisce ogni forma di discriminazione e definisce la disabilità come parte della varietà umana sulla base di un approccio in conformità ai diritti umani. La CBM si impegna su diversi settori per l'applicazione dell'accordo.

Dalla fondazione delle Nazioni Unite nel 1945 sono stati creati nove accordi internazionali sui diritti umani. L'accordo sui diritti umani basilare è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) approvata il 10 dicembre 1948. Nel 1966 entrarono in vigore il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II). La DUDU il Patto ONU I e il Patto ONU II formano la Carta Internazionale dei diritti dell'uomo che vale anche per le persone disabili.

La CDPD contiene diritti in ogni ambito della vita

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) del 2006 concretizza e specifica la portata dei diritti fondamentali dei vari strumenti di tutela dei diritti umani, rapportandoli alla particolare situazione delle persone con disabilità ed espone i loro diritti in tutti i settori della vita. Tra tali diritti figurano la salute, l’istruzione, il lavoro e l’essere informati, come pure quello a un’esistenza autodeterminata e all’accessibilità. La Convenzione contiene quindi obiettivi civili, politici, economici, sociali e culturali. La CDPD non conferisce però delle prerogative, ma garantisce che le persone disabili possano usufruire degli stessi diritti come le persone senza una disabilità.

Due articoli della CDPD trattano della collaborazione internazionale: gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio (art. 11). Gli Stati membri fanno in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile (art. 32).

Rivendicare i propri diritti in loco

Come federazione globale la CBM si impegna su diversi settori affinché i diritti della CDPD vengano applicati in modo concreto. Molti stati, in cui è attiva la CBM, hanno sottoscritto la CDPD. I progetti della CBM in loco sostengono in modo concreto l'applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: dei programmi, che incentivano la formazione inclusiva di bambini disabili, contribuiscono all'adempimento del diritto alla formazione senza discriminazione anche per persone disabili. Nelle zone dov'è impegnata la CBM, essa lavora anche con associazioni per persone disabili, che si adoperano per i loro diritti. 

Gli Stati sono obbligati a rendere conto alla relativa commissione dell'ONU per i diritti delle persone disabili sui loro progressi nell'applicazione della CDPD. La comunità civile, in questo caso le associazioni per le persone disabili, possono consegnare parallelamente un rapporto. La CBM come organizzazione globale è in condizione di legare il tutto e di creare una piattaforma per le organizzazioni autonome sui diritti delle persone disabili, affinché anche esse possano prendere posizione sulla situazione delle persone disabili nel loro paese. Allo stesso tempo la CBM si adopera anche in Svizzera sull'applicazione degli articoli 11 e 32 nella collaborazione internazionale dello sviluppo della Svizzera. Nel 2014 la Svizzera ha ratificato la CDPD. 

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